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Sez. L, Sentenza n. 1159 del 01/03/1989 (Rv. 462058 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESECUZIONI, AGEVOLAZIONI) - IN GENERE - CARATTERE INDUSTRIALE DELL'IMPRESA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - IMPRESE DI VIGILANZA - INCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 81 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462058-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESECUZIONI, AGEVOLAZIONI) - IN GENERE - CARATTERE INDUSTRIALE DELL'IMPRESA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - IMPRESE DI VIGILANZA - INCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 81 COST. - INSUSSISTENZA.*

L'identificazione delle aziende industriali beneficiarie degli sgravi contributivi previsti dall'art. 1 e dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), che l'art. 23 della legge 16 aprile 1973 n. 171 ha esteso a determinate zone del Veneto, deve essere compiuta - atteso che la norma non detta al riguardo un proprio criterio né rinvia ad altre specifiche Disposizioni legislative - alla stregua dei criteri generali stabiliti dall'art. 2195 cod. civ., secondo cui sono di natura industriale le attività dirette alla produzione di beni o di servizi, intendendosi l'industrialità come la realizzazione di un risultato economico nuovo mediante utilizzazione, elaborazione e trasformazione di fattori predisposti dall'imprenditore. Pertanto, rientrano nella suddetta categoria anche gli istituti o imprese di vigilanza, che attraverso l'organizzazione di mezzi o di persone, esercitano la sorveglianza di beni pubblici o privati, e cioè un'attività economica che si risolve nella produzione di un servizio, ai sensi dell'art. 2195 n. 1 cod. civ., e che, per la sua intrinseca autonomia, non può essere inquadrata fra le attività ausiliarie indicate al n. 5 dello stesso articolo, le quali si caratterizzano invece per avere come funzione tipica l'obbiettiva agevolazione di altra attività. L'eccezione d'incostituzionalità del citato art. 18, sollevata, in riferimento all'art. 81, comma quarto, cost., sul rilievo che la norma denunciata, ove interpretata nel senso dell'estensibilità degli sgravi contributivi agli istituti o imprese di vigilanza, sarebbe priva di copertura finanziaria, è manifestamente infondata. (Conf 5609/88, mass n 460164; (Conf 4622/88, mass n 459510; (Conf 2325/88, mass n 458108; (Conf 6282/86, mass n 448524).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 81, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 19, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 20, Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1, Legge 16/04/1973 num. 171 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)