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Sez. 2, Sentenza n. 4356 del 07/04/2000 (Rv. 535409 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Ricorso per cassazione - Notifica alla parte personalmente - Inesistenza giuridica - Esclusione - Nullità - Sanatoria per effetto della costituzione della parte - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535409-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE

La notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente, anziché difensore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza impugnata, non ne determina la inesistenza giuridica, ma semplicemente la nullità, sanabile con la costituzione della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)