Sez. 2, Sentenza n. 4356 del 07/04/2000 (Rv. 535409 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Ricorso per cassazione - Notifica alla parte personalmente - Inesistenza giuridica - Esclusione - Nullità - Sanatoria per effetto della costituzione della parte - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE
La notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente, anziché difensore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza impugnata, non ne determina la inesistenza giuridica, ma semplicemente la nullità, sanabile con la costituzione della parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)