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Sez. 1, Sentenza n. 32337 del 03/07/2019 Cc. (dep. 19/07/2019) Rv. 276720 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. - Impugnazione - Tempo decorso dalla prima applicazione del regime differenziato - Sufficienza ai fini del venir meno della pericolosità sociale - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276720-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 implica l'individuazione di elementi specifici e concreti indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)