diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 24134 del 10/05/2019 Cc. (dep. 30/05/2019) Rv. 276483 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di detenzione a norma dell'art. 41-bis ord. pen. - Proroga – Elementi sufficienti per disporla.
Stato
decisa il 2019-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276483-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata, ai sensi dell'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, non è necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)