diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14822 del 03/02/2009 Cc. (dep. 06/04/2009) Rv. 243736 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen. - Provvedimento di proroga - Controllo del Tribunale di sorveglianza - Elementi di valutazione - Decorso del tempo e risultati del trattamento - Insufficienza ai fini del venir meno della pericolosità sociale.
Stato
decisa il 2009-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243736-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 bis L. n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) implica l'individuazione di elementi specifici e concreti indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)