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Sez. L, Sentenza n. 1971 del 29/03/1982 (Rv. 419823 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - IN GENERE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - TERMINE.*
Stato
decisa il 1982-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419823-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - IN GENERE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - TERMINE.*

In aderenza alle ragioni di celerità ed economia processuale che caratterizzano il nuovo rito del lavoro, limite temporale alla rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale del giudice adito deve ritenersi l'udienza fissata per la discussione, cioè la prima udienza - nella quale sono concentrate tutte le attività processuali e può quindi ravvisarsi il fulcro del processo del lavoro disciplinato dalla legge n. 533 del 1973 -, salvo che essa eccezionalmente non sia stata celebrata e sia stata rinviata ad una data successiva. (Conf 254/80, mass n 403645; (Conf 1681/79, mass n 398031; (Conf 11/79, mass n 396020; (Conf 3979/75, mass n 378265).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)