Sez. L, Sentenza n. 1963 del 29/03/1982 (Rv. 419808 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - PROPOSIZIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD IMPUGNAZIONE NEL RITO DEL LAVORO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - PROPOSIZIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD IMPUGNAZIONE NEL RITO DEL LAVORO.*
L'impugnazione proposta per prima assume carattere ed effetti di impugnazione principale e determina la Costituzione del procedimento nel quale devono confluire le eventuali successive impugnazioni della medesima sentenza, le quali anche se autonomamente proposte, possono convertirsi in impugnazioni incidentali, purché tale proposizione sia avvenuta nei termini di legge (nella specie, in applicazione di tale principio, è stata confermata la sentenza con la quale i giudici di merito avevano negato l'ammissibilità dello appello proposto in una controversia individuale di lavoro, successivamente ad altro principale, senza l'osservanza del termine stabilito dall'art. 436, quarto comma cod. proc. civ., di dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 434). (V 1980/81, mass n 412684; (V 1286/77, mass n 384983; (V 98/73, mass n 361852).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)