Sez. L, Sentenza n. 1716 del 11/04/1978 (Rv. 391127 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ATTRIBUZIONE PECUNIARIA AI "TRASFERTISTI" IN AGGIUNTA AL SALARIO - RIMBORSO SPESE - ESCLUSIONE - NATURA RETRIBUTIVA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ATTRIBUZIONE PECUNIARIA AI "TRASFERTISTI" IN AGGIUNTA AL SALARIO - RIMBORSO SPESE - ESCLUSIONE - NATURA RETRIBUTIVA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
L'attribuzione pecuniaria, in misura contrattualmente determinata, corrisposta dal datore di lavoro, in aggiunta al salario, ai lavoratori (cosiddetti "trasfertisti"), tenuti per contratto a trasferirsi continuamente in cantieri, ubicati in localita diverse, non costituisce rimborso di spese ai termini dell'art 2121 cod civ, bensi ha natura di corrispettivo del disagio e delle spese, sostenute dai lavoratori, e di conseguenza deve essere computata, ai fini degli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, nell'ammontare della retribuzione, non rimanendo esclusa neppure nel caso di eventuale coincidenza del luogo di lavoro con la residenza dei lavoratori.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)