Sez. L, Sentenza n. 4334 del 24/10/1989 (Rv. 463941 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI - CREDITO RELATIVO - LIQUIDITÀ - MOMENTO - INDIVIDUAZIONE - ESIGIBILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI - CREDITO RELATIVO - LIQUIDITÀ - MOMENTO - INDIVIDUAZIONE - ESIGIBILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
I premi dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non sono prestabiliti dalla legge in Forma fissa ed automatica, ma debbono essere calcolati, di volta in volta, in base alla categoria ed alle modalità di lavorazione, all'entità od alla modalità del rischio ed alle singole voci di tariffa, cosicché tale credito diventa liquido nel momento di completamento della fattispecie e, più precisamente, in quello di accertamento del fatto generatore e di calcolo del suo preciso ammontare, laddove diventa esigibile con la comunicazione, che può avvenire con la notificazione del decreto ingiuntivo, che l'istituto creditore effettua al datore di lavoro, con la conseguenza che solo dopo tali operazioni comincia a decorrere il termine prescrizionale per la sua riscossione. (Conf 2849/87, mass n 451967; (Conf 5060/80, mass n 403917).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)