Sez. 3 - , Sentenza n. 10795 del 06/11/2018 Cc. (dep. 12/03/2019) Rv. 275141 - 01
SPORT | Misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio di comando di polizia - Manifestazioni sportive calcistiche – Nozione - Incontri disputati dalle squadre giovanili – Inclusione - Sussistenza - Ragioni.
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In tema di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, il riferimento contenuto nel provvedimento del Questore alle "manifestazioni sportive calcistiche" deve ritenersi comprensivo sia degli incontri disputati dalle prime squadre, sia di quelli giocati dalle formazioni giovanili delle medesime società sportive, poiché anche in quest'ultimo caso viene in rilievo lo svolgimento di gare agonistiche, in grado di suscitare l'interesse di un pubblico più o meno vasto, e sussiste l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza, tali da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 12/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Legge 12/12/1989 num. 401 art. 6 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)