Sez. 3 - , Sentenza n. 16476 del 17/10/2018 Ud. (dep. 16/04/2019) Rv. 276287 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - DASPO – Provvedimento relativo agli incontri di una società sportiva poi "radiata" - Applicazione nei confronti di una nuova società costituita nella medesima città - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Il divieto disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere alle manifestazioni sportive di una squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non è riferibile agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità a detta pratica agonistica, non essendo possibile, in forza del principio di tassatività, per l'invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l'applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)