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Sez. 1, Sentenza n. 9359 del 06/09/1995 (Rv. 493913 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Somme liquidate in sede di revisione dei prezzi - Interessi di mora - Corresponsione - Diritto - Disciplina.
Stato
decisa il 1995-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493913-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE

Le disposizioni degli articoli 35 e 36 del Capitolato generale delle opere pubbliche approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, le quali attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della P.A., sono state estese ai pagamenti delle somme liquidate in sede di revisione dei prezzi dell'appalto solo con la legge 21 dicembre 1974, n. 700, mentre negli appalti ai quali "ratione temporis" essa non è applicabile, il diritto alla corresponsione degli interessi di mora si riferisce esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale, trovando invece applicazione alle somme liquidate in sede di revisione dei prezzi la specifica normativa dell'art. 3 del D.L.G.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, (come modificato dalla legge 9 maggio 1950, n. 329) secondo il quale gli interessi sono dovuti con decorrenza dalla scadenza di un anno dall'approvazione del collaudo.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1974 num. 1501, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 21/12/1974 num. 700

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)