Sez. 1, Sentenza n. 3035 del 25/05/1979 (Rv. 399391 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - TRATTATIVE PER LA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLA CONTROVERSIA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALTRUI E RINUNCIA TACITA ALLA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - TRATTATIVE PER LA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLA CONTROVERSIA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALTRUI E RINUNCIA TACITA ALLA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, non rappresentando ne riconoscimento del diritto altrui ne rinunzia alla prescrizione, in quanto esse non costituiscono fatti incompatibili (senza possibilita di diversa interpretazione) con la volonta del debitore di valersi della causa estintiva del diritto altrui. (Conf 2720/75, mass n 376715; (Conf 133/75, mass n 373307).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)