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Sez. L, Sentenza n. 133 del 13/01/1975 (Rv. 373307 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - TRATTATIVE PER LA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLA CONTROVERSIA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALTRUI E RINUNCIA TACITA ALLA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373307-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - TRATTATIVE PER LA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLA CONTROVERSIA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALTRUI E RINUNCIA TACITA ALLA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo quale loro proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'art 2944 cod civ, non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, ne possono importare rinunzia tacita a fare valere la prescrizione, perche non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta - senza cioe possibilita alcuna di diversa interpretazione - con la volonta del debitore di valersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'art 2937, comma terzo, cod civ. (V 467/68, mass n 331502; 22/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937 com. 3, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)