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Sez. 2, Sentenza n. 2842 del 07/05/1982 (Rv. 420724 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - TRATTATIVE PER LA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLA CONTROVERSIA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALTRUI E RINUNCIA TACITA ALLA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420724-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - TRATTATIVE PER LA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLA CONTROVERSIA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALTRUI E RINUNCIA TACITA ALLA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinuncie, fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, non rappresentando né riconoscimento del diritto altrui, né rinunzia alla prescrizione, in quanto esse non costituiscono fatti incompatibili con la volontà del debitore di valersi della causa estintiva del diritto altrui. (Conf 5439/81, mass n 416145; (Conf 3035/79, mass n 399391; (Conf 2720/75, mass n 376715; (Conf 133/75, mass n 373307).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)