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Sez. U, Sentenza n. 13904 del 23/07/2004 (Rv. 574945 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo sistematico nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari - Illecito disciplinare del magistrato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574945-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di illecito disciplinare del magistrato, una volta accertato che il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari è tale da superare i limiti oggettivi di ragionevolezza e giustificazione, la lesione del prestigio dell'ordine giudiziario è intrinseca. (Nella specie era risultato che l'incolpato, come giudice civile di tribunale, aveva depositato più della metà delle sentenze a sua firma dopo oltre centoventi giorni e in alcuni casi anche oltre un anno; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno rigettato il ricorso del magistrato avverso la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare dell'ammonimento, ed hanno in particolare escluso la ravvisabilità del denunciato vizio di motivazione: sia perché il giudice disciplinare aveva preso in considerazione anche l'applicazione del suddetto magistrato al tribunale del riesame, giudicando tuttavia che il livello di produttività dell'incolpato si era mantenuto, a tutto concedere, ad un livello medio; sia perché la Sezione disciplinare aveva altresì tenuto conto dei pareri dei capi degli uffici, i quali peraltro esprimevano apprezzamenti favorevoli con riguardo, non tanto alla laboriosità del magistrato, ma alle sue conoscenze dottrinali, alla sua scrupolosità e disponibilità).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)