Sez. U, Sentenza n. 20602 del 01/10/2007 (Rv. 598931 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Trasgressione dei doveri di diligenza e di operosità - Ritardo sistematico nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari - Illecito disciplinare del magistrato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di illeciti disciplinari commessi da magistrati, l'accertata trasgressione dei doveri di diligenza e di operosità, in alcun modo giustificata, non impone alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, quale giudice del merito, di spiegare altrimenti perché detta condotta comporti anche la perdita della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, in quanto, una volta stabilito che il limitato numero dei provvedimenti adottati è segno univoco di mancanza di diligenza e dì scarsa operosità, tale da superare i limiti della ragionevolezza, e che per tale condotta è da escludere ogni legittima esimente, la lesione del prestigio dell'Ordine giudiziario è intrinseca, essendo in "re ipsa" la perdita della fiducia ed il discredito per il magistrato negligente. (Fattispecie in cui l'incolpazione consisteva nell'avere il magistrato redatto un numero di sentenze inadeguato rispetto alla media annua dei colleghi della medesima sezione nell'arco di tre anni e mezzo e la Sezione Disciplinare aveva accertato che la scarsa laboriosità del magistrato non trovava giustificazione né nelle sue condizioni di salute, né nell'applicazione per periodi limitati al settore penale del medesimo tribunale, né nella complessità delle controversie decise, né nel fatto che il magistrato fosse stato in grado di compensare la minore sua produzione giudiziale con la eliminazione in altro modo di un adeguato numero delle pendenze del suo ruolo mediante le soluzioni alternative della estinzione dei processi e della conciliazione delle controversie).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)