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Sez. 3, Sentenza n. 11009 del 06/07/1999 Ud. (dep. 27/09/1999) Rv. 214454 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Iscrizione sul registro delle notizie di reato - Iscrizioni successive alla prima - Decorrenza del termine.
Stato
decisa il 1999-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214454-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Il termine per l'espletamento delle indagini preliminari, previsto dall'art. 405 c.p.p., deve ritenersi decorrere, in modo autonomo, per ciascun indagato dal momento della iscrizione del relativo nome nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e, per l'indagato originariamente iscritto, da ciascuna delle successive annotazioni relative a nuove "notitiae criminis".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)