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Sez. 4, Sentenza n. 429 del 10/02/1999 Cc. (dep. 28/05/1999) Rv. 213814 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - PROROGA - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Registro delle notizie di reato - Iscrizioni successive - Decorrenza del termine - Ultima iscrizione.
Stato
decisa il 1999-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213814-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - PROROGA - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE

In tema di indagini preliminari, il termine previsto per il loro compimento, nel caso in cui dopo nuove indagini ed emergenze si è proceduto a nuova iscrizione a registro generale, decorre dalla data relativa all'ultima iscrizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 406 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)