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Sez. 2, Sentenza n. 4706 del 30/03/2001 (Rv. 545343 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA | Procedimento relativo - Natura di procedimento di volontaria giurisdizione - Regole dettate dagli artt. 91 e seguenti cod. proc. civ. in materia di spese processuali - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545343-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA

Il procedimento di nomina o di revoca dell'amministratore di condominio anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra i condomini o tra alcuni condomini e l'amministratore ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione e, pertanto, si sottrae all'applicabilità delle regole dettate dagli artt. 91 e segg. cod. proc. civ. in materia di spese processuali, le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso. Ne consegue che le spese relative al procedimento in oggetto devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate assumendo l'iniziativa giudiziaria e interloquendo nel procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)