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Sez. 1, Sentenza n. 13892 del 19/09/2003 (Rv. 572489 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Richiesta di nomina di curatore speciale al minore ex art. 244 cod. civ. - Legittimazione attiva esclusiva del P.M. - Genitori e sedicente padre biologico - Condanna alle spese giudiziali della fase di reclamo - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572489-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE

Nel procedimento di nomina del curatore speciale al minore ai sensi dell'art. 244 cod. civ., appartenente alla categoria dei procedimenti camerali unilaterali, la legittimazione a chiedere detta nomina, o ad impugnare il relativo diniego, è attribuita (ai fini esclusivi di tutela del minore) unicamente al P.M., con esclusione di qualsiasi interferenza degli altri soggetti, che pur siano affettivamente e moralmente coinvolti, come i genitori legittimi e il sedicente padre biologico, i quali assumono, appunto, nel procedimento la veste di semplici "informatori", che offrono al giudice elementi di valutazione dell'interesse del minore, e non la qualità di parti abilitate a far valere situazioni soggettive proprie; ne consegue che gli stessi soggetti non possono essere destinatari di condanna alle spese giudiziali della fase di reclamo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)