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Sez. 6, Sentenza n. 7519 del 24/01/2013 Cc. (dep. 15/02/2013) Rv. 255125 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Spese sostenute dalla parte civile - Liquidazione - Annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione - Giudice di rinvio - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255125-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE

In tema di patteggiamento, quando la Corte di cassazione annulla la pronuncia impugnata relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice civile competente per valore in grado di appello se l'annullamento riguarda la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese, mentre va effettuato al giudice penale solo se la statuizione manca del tutto. (Fattispecie in cui la Corte, annullando una decisione che aveva omesso di motivare sulla richiesta dell'imputato di compensazione delle spese, ha disposto il rinvio al giudice civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)