Sez. L, Sentenza n. 3655 del 16/06/1982 (Rv. 421626 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - UNILATERALE MODIFICAZIONE IN PEIUS DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DA PARTE DI UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA - INAMMISSIBILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - UNILATERALE MODIFICAZIONE IN PEIUS DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DA PARTE DI UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA - INAMMISSIBILITÀ.*
Le aziende municipalizzate esercenti pubblici trasporti sono dotate dell'autonomia organizzativa, ma l'Esercizio del relativo potere non può tradursi in Atti di unilaterale modificazione in peius del trattamento economico dovuto ai dipendenti, ostandovi lo specifico divieto che trova fondamento sia sui principi generali attinenti al particolare status - intermedio fra la posizione dell'impiegato pubblico e quella dell'impiegato privato - dei dipendenti medesimi, sia sulla base contrattuale del relativo trattamento (art. 1 secondo comma del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148). Conseguentemente un'azienda municipalizzata ove per le mutate condizioni aziendali non ha più interesse a richiedere delle prestazioni a determinati lavoratori, per mutarne il correlativo regime retributivo non può provvedervi unilateralmente, disapplicando gli accordi all'uopo stipulati, ma deve modificare la disciplina della materia con lo stabilito istrumento contrattuale. (Conf 2024/81, mass n 412743).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)