Sez. L, Sentenza n. 2024 del 08/04/1981 (Rv. 412743 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE ESERCENTI PUBBLICI TRASPORTI - MODIFICAZIONE UNILATERALE IN PEIUS DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI - DIVIETO - FONDAMENTO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE ESERCENTI PUBBLICI TRASPORTI - MODIFICAZIONE UNILATERALE IN PEIUS DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI - DIVIETO - FONDAMENTO.*
Le aziende municipalizzate esercenti pubblici trasporti - pur essendo dotate del potere di autorganizzazione e, conseguentemente, del potere di strutturare la propria organizzazione aziendale in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia - non possono unilateralmente modificare in peius il trattamento economico di cui fruiscono i dipendenti. Tale divieto trova il suo fondamento giuridico sia nei principi generali che attengono al particolare status di detto personale, che e intermedio tra la posizione dell'impiegato pubblico e quella dell'impiegato privato, sia nella base contrattuale del relativo trattamento economico (art 1, secondo comma, del RD 8 gennaio 1931 n 148).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)