Sez. 5, Sentenza n. 15118 del 30/06/2006 (Rv. 592157 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Prescrizione e decadenza - Tributi indicati dall'art. 53, comma 1, della legge n. 413 del 1991 - Accertamento e riscossione - Sospensione dei termini ex art. 57, comma 2, della legge n. 413 del 1991 - Portata - Ambito applicativo - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In materia tributaria, la sospensione fino al 31 dicembre 1993, prevista dall'art. 57, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti tanto la riscossione che, a seguito della modifica recata alla disposizione dall'art. 4, comma 1, lettera m), numero 1, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, l'accertamento delle imposte indicate nell'art. 53 della stessa legge n. 413 del 1991 (nella specie, dell'imposta di registro) trova applicazione sia ai termini pendenti alla data di entrata in vigore della legge che a quelli che cominciano a decorrere durante il periodo di sospensione, perché, in diretta dipendenza dalla natura giuridica della sospensione temporale, la legge che la dispone rende irrilevante che l'inizio del termine cada prima e fuori del periodo di sospensione o al suo interno.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 4 com. 1 lett. M
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)