Sez. 5, Sentenza n. 5568 del 09/03/2011 (Rv. 617040 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Tributi indicati dall'art. 53, comma 1, della legge n. 413 del 1991 - Accertamento e riscossione - Sospensione dei termini ex art. 57, comma 2, seconda parte, legge n. 413 del 1991 - Condizioni - Possibilità di dichiarazione integrativa - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In materia tributaria, la sospensione fino al 31 dicembre 1993, prevista dalla parte seconda del comma 2 dell'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti tanto la riscossione, che l'accertamento delle imposte indicate nell'art. 53 della stessa legge n. 413 del 1991 (nella specie, imposte di registro, ipotecarie e catastali), non è subordinata alla possibilità di presentazione della dichiarazione integrativa.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53 com. 1, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 4 com. 1 lett. M
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)