Sez. 5, Sentenza n. 1551 del 24/01/2007 (Rv. 595294 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 57, comma secondo, della l. n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Proroga dei termini per l'accertamento - Riferibilità a tutte le ipotesi non coperte dal condono - Sussistenza - Fattispecie in tema di condono limitato alle sanzioni in materia di IVA.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, la varietà e la diversa onerosità delle modalità di accesso al condono, nonché la differenziazione degli effetti preclusivi dalle stesse prodotti sull'ambito del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, comportano che la proroga dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 57, comma secondo, della legge predetta vada riferita a tutte le fattispecie non coperte dal condono, indipendentemente dalla circostanza che per un determinato periodo d'imposta sia stata presentata una dichiarazione integrativa con effetti limitati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'operatività della proroga ed annullato l'atto di accertamento emesso ai fini delle imposte sul reddito, in riferimento ad un'ipotesi in cui l'istanza di condono riguardava unicamente le sanzioni amministrative in materia di IVA, lasciando quindi impregiudicato il potere dell'Amministrazione di compiere ogni diverso tipo di accertamento, ivi compreso quello del maggior reddito).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)