Sez. 3, Sentenza n. 42065 del 29/09/2011 Cc. (dep. 16/11/2011) Rv. 251422 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Atto amministrativo - Sindacato del giudice penale - Legittimità dell'atto confermata dal giudice amministrativo - Vincolatività per il giudice ordinario - Esclusione - Fattispecie.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
La legittimità di un atto amministrativo, già accertata dal giudice amministrativo, è sindacabile dal giudice penale, a fronte di una compromissione del paesaggio e dell'ambiente, sì come è sindacabile, fatta eccezione del profilo della opportunità, la corrispondenza degli interventi eseguiti all'atto medesimo, in quanto l'eventuale illegittimità può essa stessa costituire elemento essenziale della fattispecie criminosa. (Nella specie, si trattava di lavori di realizzazione di un parcheggio interrato all'interno di un parco pubblico, regolarmente assentiti da provvedimenti amministrativi la cui legittimità era stata accertata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)