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Sez. 6, Sentenza n. 10931 del 01/02/2017 Cc. (dep. 06/03/2017) Rv. 270495 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Offensività della condotta - Grado di sviluppo della pianta - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270495-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI

Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il "coltivare" è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico. (Fattispecie relativa al rinvenimento di una coltivazione organizzata, consistente in 156 piante in piena vegetazione oltre che semenzai per la produzione di germogli, dotata di sistema di irrigazione, concimi, diserbanti, tritafoglie professionale).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)