Sez. 6, Sentenza n. 2618 del 21/10/2015 Ud. (dep. 21/01/2016) Rv. 265640 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Coltivazione non autorizzata - Offensività della condotta - Conformità al tipo botanico ed idoneità futura a produrre sostanza stupefacente - Sufficienza - Esclusione - Verifica della offensività in concreto - Necessità - Condizioni - Effettiva ed attuale capacità drogante delle piante - Fattispecie.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
Ai fini della configurabilità della condotta di coltivazione di piante stupefacenti, non è sufficiente l'accertamento della loro conformità al tipo botanico previsto e della loro attitudine futura a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente, dovendosi invece verificare l'offensività in concreto della condotta, intesa come prova della effettiva ed attuale capacità a produrre un effetto drogante rilevabile nell'immediatezza. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la pronuncia di merito, constatata la mancata verifica della quantità di principio attivo ricavabile da nove piantine di "cannabis indica" non giunte a maturazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)