Sez. 6, Sentenza n. 8058 del 17/02/2016 Ud. (dep. 26/02/2016) Rv. 266168 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Coltivazione non autorizzata - Offensività della condotta - Conformità al tipo botanico e idoneità futura a produrre sostanza stupefacente - Sufficienza - Esclusione - Verifica dell'offensità in concreto - Necessità - Condizioni - Effettiva ed attuale capacità drogante delle piante - Fattispecie.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
Ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, non è sufficiente l'accertamento della loro conformità al tipo botanico vietato, dovendosi invece accertare l'offensività in concreto della condotta, intesa come effettiva ed attuale capacità della sostanza ricavata o ricavabile a produrre un effetto drogante e come concreto pericolo di aumento di disponibilità dello stupefacente e di ulteriore diffusione dello stesso. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la pronuncia di condanna relativa alla coltivazione di una pianta di cannabis indica, da cui sono risultati ricavabili gr. 0, 345 di principio attivo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)