Sez. 1 - , Sentenza n. 36470 del 29/04/2021 Cc. (dep. 07/10/2021) Rv. 282007 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Determinazione del tempo di decorrenza - Onere motivazionale - Contenuto - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico. (Fattispecie in tema di affidamento c.d. terapeutico in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ne aveva disposto la revoca "ex tunc" nei confronti di un condannato, trovato in possesso di due chilogrammi di cocaina, in ragione sia della gravità del fatto che della sua rilevanza dimostrative della permanenza dei rapporti con la criminalità organizzata e dell'adesione meramente strumentale al programma terapeutico).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)