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Sez. 1, Sentenza n. 4687 del 27/11/2019 Cc. (dep. 04/02/2020) Rv. 278178 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Operatività "ex tunc" - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278178-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente - alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 - il tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto "ex tunc" e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta. (Fattispecie relativa a revoca con effetto "ex tunc" in considerazione, tra l'altro, della contiguità dell'inizio della condotta trasgressiva rispetto alla sottoscrizione delle prescrizioni connesse alla misura alternativa nonché della pluralità ed entità delle trasgressioni).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)