diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4196 del 09/01/2009 Cc. (dep. 29/01/2009) Rv. 242844 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Confisca disposta a norma dell'articolo 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 - Revocabilità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242844-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

La confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modd. nella L. 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento ablativo si deducano non situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito - coperte dal giudicato di condanna - ma prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)