Sez. 2, Sentenza n. 39961 del 19/07/2018 Ud. (dep. 05/09/2018) Rv. 273923 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto - Differente trattamento penitenziario - Violazione del principio - Esclusione - Fattispecie in tema di art. 4 - Bis ord. pen.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)