Sez. 3, Sentenza n. 1428 del 15/05/1971 (Rv. 351700 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - OBBLIGAZIONE DEL CONDUTTORE - DILIGENZA DI BUON PADRE DI FAMIGLIA - OPERATIVITA NEL CORSO DEL RAPPORTO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - OBBLIGAZIONE DEL CONDUTTORE - DILIGENZA DI BUON PADRE DI FAMIGLIA - OPERATIVITA NEL CORSO DEL RAPPORTO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - IRRILEVANZA.*
L'Obbligo del conduttore di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa locatagli per l'uso determinato nel contratto o altrimenti desumibile dalle circostanze, a norma dello art 1587 n 1 cod civ, e sempre operante nel corso del rapporto di locazione indipendentemente dall'altro Obbligo del conduttore di restituire la cosa, al termine del rapporto, nello stesso stato in cui l'ha ricevuta. (Conf 2113'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)