Sez. L, Sentenza n. 22003 del 01/09/2008 (Rv. 604776 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di lavoro subordinato a tempo parziale con un dirigente - Mansioni di livello dirigenziale - Conformità all'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con mod. nella legge n. 863 del 1984 - Condizioni e limiti - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
Il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, stipulato per iscritto e comunicato al competente organo pubblico per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale, è conforme al disposto dell'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con mod. nella n. 863 del 1984, ove indichi soltanto il limite quantitativo della prestazione lavorativa purchè rimetta all'autonomia del dipendente la distribuzione dell'orario, atteso che la sicura ammissibilità del contratto a tempo parziale anche per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, da una parte, implica necessariamente la previsione di un limite quantitativo senza il quale non sarebbe possibile configurare tale contratto, dall'altra esclude che tale previsione possa, di per sé, considerarsi come orario di lavoro la cui distribuzione, nell'arco della giornata, della settimana o del mese, sia rimessa al potere del datore di lavoro, siccome la qualifica dirigenziale indurrebbe a presumere piuttosto il contrario.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 25/02/2000 num. 61 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)