Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013 (Rv. 626282 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Sopravvenuta obiettiva superfluità della pronuncia giudiziale richiesta - Necessità - Riconoscimento del diritto dell'attore o dichiarazione di disponibilità ad adempiere alla pretesa dello stesso provenienti dal convenuto - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che comportasse la cessazione della materia del contendere la semplice dichiarazione di disponibilità del convenuto ad eliminare le infiltrazioni di umidità lamentate dall'attore con riguardo al proprio immobile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)