Sez. 1, Sentenza n. 2011 del 01/04/1982 (Rv. 419854 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - PRETESA DELL'ASSEGNATARIO - NATURA - DIRITTO SOGGETTIVO - CONTESTAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - INDIVIDUAZIONE DEL TEMPO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO - ESTENSIONE - DETERMINAZIONE CONCRETA DEL PREZZO MEDESIMO E SOSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO RELATIVO DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - DIVIETO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - PRETESA DELL'ASSEGNATARIO - NATURA - DIRITTO SOGGETTIVO - CONTESTAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - INDIVIDUAZIONE DEL TEMPO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO - ESTENSIONE - DETERMINAZIONE CONCRETA DEL PREZZO MEDESIMO E SOSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO RELATIVO DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - DIVIETO.*
Poiché la pretesa dell'assegnatario di un alloggio economico e popolare di ottenere la cessione in proprietà dell'immobile, in applicazione del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 e successive modificazioni, trova titolo in una posizione di diritto soggettivo perfetto, rientra nei poteri del giudice ordinario, in caso di contestazione di tale diritto da parte dell'ente proprietario o gestore dell'alloggio, non solo di accertare la ricorrenza dei presupposti e dei requisiti condizionanti in concreto la titolarità e l'Esercizio del diritto alla cessione, ma anche di individuare il momento con riferimento al quale, in base alle condizioni stabilite dalla legge, deve essere determinato il prezzo della cessione, essendogli solo precluso di potere incidere sulla Determinazione concreta del prezzo o di sostituirsi al procedimento amministrativo a ciò preordinato. (V 6172/79; (V 3663/78, mass n 393166; (V 402893/72).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)