Sez. 3, Sentenza n. 1936 del 05/03/1997 (Rv. 502798 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE | Domanda di conciliazione - Proposizione nel termine di sei mesi dal rilascio dell'immobile locato - Successiva domanda di determinazione del canone legale e di ripetizione delle somme non dovute - Decadenza ex art. 79 legge n. 392 del 1978 - Esclusione - Fattispecie anteriore all'abrogazione dell'art. 44 legge n. 392 del 1978.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE
La domanda di conciliazione prevista dall'art. 44 della legge n. 392 del 1978 e la domanda di determinazione del canone e di ripetizione delle somme versate in eccesso rispetto alla misura legale, la cui procedibilità è subordinata alla presentazione della prima domanda, costituiscono componenti di un'unica domanda giudiziaria, introduttiva di un unitario processo di cognizione. Conseguentemente, non si verifica la decadenza di cui all'art. 79 della legge citata, nel caso in cui la domanda di conciliazione sia proposta nel termine di sei mesi dal momento del rilascio dell'immobile locato, anche se le domande di determinazione del canone legale e di ripetizione delle somme non dovute siano proposte oltre detto termine. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del terzo comma dell'art. 89 della legge n. 353 del 1990, e successive modificazioni, abrogativo dell'art. 44 citato).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 3, Legge 06/12/1994 num. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)