Sez. 2, Sentenza n. 767 del 09/02/2000 Cc. (dep. 23/03/2000) Rv. 215701 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE | Delitto di deviazione di acque - Illecito prelievo di acqua effettuato da soggetto non titolare di concessione o autorizzazione - Configurabilità del reato - Esclusione - Illecito amministrativo - Sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE
Poiché l'elemento che connota il reato di deviazione di acque è la modificazione del naturale equilibrio idrico di un corso d'acqua con il mutamento della precedente destinazione che si attua spostandone il corso in altro invaso o distogliendone il percorso anche a mezzo di massiva derivazione, il prelievo di acque pubbliche effettuato da un soggetto non titolare di autorizzazione o concessione non integra, di per sè, il reato di cui all'art. 632 cod. pen., ma ricade sotto la previsione dell'art. 17 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall'art. 23 d.lg. 11 maggio 1999 n. 152, il quale prevede, per il caso di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche senza un provvedimento autorizzativo o concessorio, una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre che l'immediata cessazione dell'utenza abusiva.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 632, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)