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Sez. 5, Sentenza n. 39977 del 11/10/2005 Ud. (dep. 03/11/2005) Rv. 232341 - 01

ACQUE | Acqua prelevata da pozzi esterni e sottratta al demanio regionale - Integrazione del solo illecito amministrativo di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 1999 e non anche della fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. - Concorso apparente di norme - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232341-01

ACQUE

Il prelievo abusivo di acque sottratte al demanio regionale - in virtù dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152 del 1999, che ha sostituito l'art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933 - integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di furto, ex art. 624 cod. pen.. Tra le norme in considerazione (art. 23 D.Lgs. n. 152 del 1999 e 624 cod. pen.) sussiste, infatti, un'ipotesi di concorso apparente - a fronte dell'omogeneità della materia regolata (sottrazione e impossessamento di un bene altrui per proprio vantaggio), il predetto art. 23 presenta carattere speciale rispetto alla disposizione codicistica - disciplinata dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, che afferma anche nell'ipotesi di concorso tra norme penali ed amministrative il principio per il quale la norma speciale prevale su quella generale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 17 CORTE COST., Legge 11/05/1999 num. 152 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)