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Sez. 5, Sentenza n. 25548 del 07/03/2007 Cc. (dep. 04/07/2007) Rv. 237702 - 01

ACQUE | Furto aggravato di acque pubbliche - Illecito amministrativo di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 1999 - Concorso apparente di norme - Specialità dell'illecito amministrativo - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237702-01

ACQUE

L'impossessamento abusivo di acque pubbliche - in virtù dell'art. 23 D.Lgs. n. 152 del 1999, che ha sostituito l'art. 17 R.D. n. 1775 del 1933 - integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di furto, ex art. 624 cod. pen., poichè, attesa la specialità del citato art. 23 rispetto alla disposizione codicistica, prevale la norma speciale su quella generale, ai sensi dell'art. 9 L. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 17 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge 11/05/1999 num. 152 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)