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Sez. 5 - , Ordinanza n. 27838 del 31/10/2018 (Rv. 650974 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Cessione di azienda - Determinazione del valore - Scomputo delle passività - Inerenza - Necessità – Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650974-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposta di registro su atti di cessione di azienda (o di diritti reali su di esse), il valore effettivo, rispetto a quello dichiarato, deve essere accertato tenendo conto del criterio di cui all'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, che non esclude, peraltro, una verifica sulla inerenza delle passività risultanti dalla documentazione contabile rispetto all'attività svolta dall'azienda trasferita, in quanto l'estraneità dei debiti, ancorché appostati in contabilità ed assunti dalla cessionaria, fa sorgere, in capo all'acquirente, una responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c., assimilabile all'accollo che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, concorre a determinare la base imponibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2343, Cod. Civ. art. 2560, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4, Decisione Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)