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Sez. 2, Sentenza n. 2031 del 13/07/1973 (Rv. 365184 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - CREDITI - DEBITI - DELL'AZIENDA - TRASFERIMENTO AL CESSIONARIO - SPECIFICA PATTUIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365184-01

AZIENDA - CESSIONE - CREDITI - DEBITI - DELL'AZIENDA - TRASFERIMENTO AL CESSIONARIO - SPECIFICA PATTUIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Secondo quanto risulta dal combinato disposto delle norme degli articoli 2558, 2559 e 2560 cod civ la cessione dell'azienda ha carattere globale ed unitario ed importa il trasferimento al cessionario dei crediti e dei debiti gravanti sull'azienda, al pari di ogni altro elemento dell'azienda stessa, costituente una universitas rerum, senza necessita di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento. (Conf 171/72, mass n 355943).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559, Cod. Civ. art. 2560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)