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Sez. 1, Sentenza n. 13676 del 13/06/2006 (Rv. 589706 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Estensione - Crediti - Carattere personale - Irrilevanza - Inerenza alla gestione - Sufficienza - Credito risarcitorio - Inclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589706-01

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE

La cessione dell'azienda, a norma dell'art. 2559 cod. civ., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'"universitas" e senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell'azienda ceduta. L'ostacolo al trasferimento dei crediti può derivare dalla contraria volontà manifestata dalle parti del contratto di cessione, e non dal carattere personale del rapporto, menzionato, invece, dall'art. 2558 cod. civ., che disciplina la sorte dei contratti, mentre l'inerenza del credito alla gestione dell'impresa non è esclusa dalla sua natura extracontrattuale, se il fatto illecito sia stata commesso ai danni dell'azienda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)