Sez. 6, Sentenza n. 44845 del 26/10/2007 Ud. (dep. 30/11/2007) Rv. 238096 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Elemento materiale - Turbamento, ancorché temporaneo, del regolare funzionamento del servizio - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO
Il reato previsto dall'art. 340 cod. pen. tutela non solo l'effettivo funzionamento di un servizio pubblico, ma anche l'ordinato svolgimento di esso, sicché ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento del servizio stesso. (In applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto sussistenti gli estremi del delitto di cui all'art. 340 cod. pen. nella condotta di un soggetto che si era incatenato ad una recinzione per impedire ai mezzi pesanti di una ditta appaltatrice di transitare in una determinata area per effettuare i lavori di urbanizzazione previsti dal piano regolatore comunale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)