Sez. 6, Sentenza n. 27997 del 05/03/2009 Ud. (dep. 08/07/2009) Rv. 244475 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Ostacoli alle operazioni di bonifica di un'area disposte per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica - Integrazione del reato di cui all'art. 340 cod. pen..
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO
Integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.) la condotta di colui che ostacoli le operazioni di bonifica di un'area - disposte per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica - impedendovi l'accesso agli incaricati della ditta appaltatrice e ai tecnici comunali, costretti a chiedere, per proseguire nei lavori, l'intervento della Forza Pubblica, intervento che esclude che la durata dell'interruzione e l'entità del turbamento siano da considerare irrilevanti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)