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Sez. 6, Sentenza n. 35399 del 08/06/2006 Ud. (dep. 23/10/2006) Rv. 235196 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Elemento materiale - Turbamento, ancorché temporaneo, del regolare funzionamento del servizio incidente nel suo complesso e non in una singola funzione o prestazione - Necessità.
Stato
decisa il 2006-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235196-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 340 cod. pen. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità), è necessario che il turbamento della regolarità dell'ufficio si riferisca ad un'alterazione del funzionamento, ancorché temporanea, intesa nel suo complesso e non all'alterazione di una singola funzione o prestazione rapportata ad un determinato momento, che, in quanto tale, non ha alcuna incidenza negativa di apprezzabile valenza, sulla concreta operatività globale dell'ufficio o del servizio e per gli effetti minimali che produce rientra nella fisiologica prevedibilità, tanto da essere agevolmente controllabile con i normali meccanismi di difesa preordinati ad assicurare il costante funzionamento del servizio. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto censurabile la decisione del giudice di merito che ha ritenuto sussistenti gli estremi del delitto di cui all'art. 340 cod. pen. nella condotta di un soggetto che aveva inseguito una corriera di linea e fermato il conducente, il quale aveva precedentemente urtato la propria autovettura).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)