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Sez. 6, Sentenza n. 334 del 02/12/2008 Ud. (dep. 08/01/2009) Rv. 242370 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Temporaneità dell'interruzione - Reato - Sussistenza - Ripercussione su di un settore dell'attività - Reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242370-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO

Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è configurabile anche se l'interruzione o il turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio siano temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalità delle attività. (Nella specie, è stata ritenuta la responsabilità in ordine al suddetto reato per il volontario posizionamento di una vettura al centro di un passaggio a livello, comportamento che determinava il temporaneo arresto di un treno in arrivo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)